ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER

I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

UFFICIO I – Prestazioni di Fine Servizio

 

 

INFORMATIVA N. 15

 

 

Roma, 1/12/2003

 

Ai Dirigenti degli Uffici Provinciali

Ai Dirigenti Generali

Alla Direzione Entrate Contributive

Ai Coordinatori delle Consulenze

Professionali

Ai Dirigenti degli Uffici Autonomi

LORO SEDI

A.G.E.A.

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Direzione amministrativa

Via Palestro, 81

00185 ROMA

 

 

Oggetto: soppressione dell’AIMA ed istituzione dell’AGEA

 

 

Con D.Lgs 27/05/1999, n. 165 – integrato e modificato con successivo Decreto 15/06/2000, n. 188 – è stata soppressa l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ed è stata contestualmente istituita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non economico.

Il personale dell’AIMA in servizio al 16/10/2000 ha diritto ad essere inquadrato, a decorrere dalla stessa data, nei ruoli dell’AGEA, fatta salva la facoltà di essere trasferito, a domanda, presso altre pubbliche Amministrazioni.

Secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 7 – comma 6 – del citato Decreto n. 188/2000, al suddetto personale si applica il regime pensionistico e di fine servizio previsto per i dipendenti degli enti pubblici non economici ma è garantita la possibilità di opzione, ai soli fini pensionistici, per il mantenimento delle posizioni assicurative già costituite presso l’Ente di provenienza, nonché degli eventuali fondi integrativi esistenti.

Tale opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di inquadramento nei ruoli dell’AGEA.

Poiché ad oggi detto inquadramento non è stato ancora formalizzato, ai dipendenti interessati ha continuato ad essere corrisposto il trattamento economico previsto per il Comparto Amministrazioni Autonome dello Stato mentre l’AGEA ha seguitato a versare all’INPDAP i contributi pensionistici ed ai fini TFS (indennità di buonuscita) previsti per il personale statale.

Tanto premesso, si precisa che in attesa che venga definita la disciplina di raccordo per regolare il trattamento normativo ed economico nel passaggio dal CCNL di provenienza a quello degli Enti pubblici non economici (cfr. art. 14 – comma 4 – del CCNQ del 18/12/2002) al personale che nel frattempo dovesse risolvere il rapporto di lavoro dovrà continuare ad essere corrisposta l’indennità di buonuscita fino alla data di effettiva cessazione dal servizio.

Solo dopo l’avvenuto inquadramento nei ruoli dell’AGEA, si potrà provvedere a quantificare e a versare alla suddetta Agenzia l’importo lordo maturato a titolo di indennità di buonuscita dal personale ancora in servizio nonché ad effettuare, con le modalità che saranno successivamente precisate, i conguagli attivi o passivi relativamente al personale già collocato a riposo.

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Luigi Marchione)

f.to L. Marchione

 

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